La Revisione dell'Assegno di Mantenimento
Scopri come ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento e come dimostrare in giudizio il reale tenore di vita e patrimonio dell'ex coniuge.
Quando si può chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’art. 156 del Codice Civile, viene calcolato in modo che all’ex coniuge economicamente più “debole” verrà garantita l’autosufficienza e l’indipendenza economica (ovviamente solo nel momento in cui il giudice riconosca che sia effettivamente dovuto un contributo).
Da tempo ormai è noto che l’importo dell’assegno di mantenimento non è fissato per sempre, ma può cambiare, ossia può venir richiesta una revisione dello stesso nel momento in cui vengano a modificarsi, in meglio o in peggio, le condizioni economiche dell’ex coniuge obbligato o del beneficiario. Potrà esserci, quindi, a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione dell’importo stabilito.
Pertanto, sia la parte che è tenuta a versare l’assegno sia la parte beneficiaria dello stesso hanno il diritto di richiedere la revisione nel momento in cui sopraggiungono fatti nuovi che vanno a modificare la condizione economica precedente, sulla cui base era stato fissato l’assegno stesso.
I “fatti nuovi” per richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento
Qualora vi sia una qualche modifica del patrimonio economico di uno dei due ex-coniugi è possibile per entrambe le parti richiedere una revisione dell’assegno. Vediamo nel dettaglio quali sono i "Fatti nuovi" per richiederlo:
Rinuncia all’assegno da parte del beneficiario. È possibile che la parte beneficiaria dichiari ufficialmente di rinunciare all’assegno, attestando la propria volontà e la propria indipendenza economica. Tuttavia, è possibile, per contingenze e bisogni successivi, richiedere di revisionare tale decisione.
Convivenza e formazione di una nuova famiglia (convivenza more uxorio). Per questo evento è necessario dividere bene le due parti. Qualora sia la parte beneficiaria a creare un nuovo contesto familiare, stabile e duraturo (non soltanto quindi un nuovo matrimonio, ma anche solo una convivenza concreta e non temporanea), l’obbligo dell’assegno di mantenimento viene a cadere: questo perché vivere in un nuovo contesto relazionale continuativo e regolare modifica la condizione economica dell’ex-coniuge, rendendola migliorativa (si specifica in tale sede che tale situazione non include l’assegno di mantenimento versato nei confronti dei figli). Qualora invece sia la parte obbligata a instaurare un nuovo legame o una nuova convivenza, tale fatto non cambia in alcun modo l’obbligo all’assegno di mantenimento. Può invece richiedere una revisione nel caso abbia nuovi figli.
Motivi di salute o morte del coniuge. Qualora sopraggiungano motivi di salute e, quindi, eventualmente spese impreviste e consistenti per tali motivi, è possibile richiedere la revisione dell’assegno. La parte obbligata può infatti chiedere la revisione nel momento in cui subisca un’invalidità. Nel caso l’ex-coniuge obbligato sia deceduto, il beneficiario potrebbe (a discrezione del Giudice) ottenere un assegno mensile relativo a una quota dell’eredità, calcolata sulla base di diversi criteri (che tengono ovviamente in considerazione tutti gli eredi legittimi e le condizioni economiche degli stessi).
Modifica della situazione lavorativa di uno dei due ex-coniugi. Sia che si sia la parte obbligata che si sia la parte beneficiaria, nel momento in cui si percepisce che le condizioni economiche dell’ex-partner siano mutate (sia per il sopraggiungere di un nuovo impiego, sia per la perdita di un posto di lavoro o la riduzione dello stipendio), sarà possibile richiedere la revisione dell’assegno: nel momento in cui, ad esempio, la parte obbligata sia a conoscenza che l’ex-coniuge ha un impiego nuovo e, quindi, ha una condizione economica migliorativa, può richiedere di revisionare l’assegno. Di contro la parte obbligata può richiedere di revisionare l’assegno nel momento in cui abbia una riduzione dello stipendio o perda il posto di lavoro.