LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DURANTE LA MALATIA

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Possibile il Licenziamento per giusta causa in malattia fornendo prove per documentare la falsa malattia del dipendente.

La legge prevede che il dipendente in malattia abbia il diritto di conservare il suo posto di lavoro, ma esistono alcuni casi in cui è lecito licenziare.

La simulazione della malattia o finta malattia è una di queste eccezioni, poichè determina un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro. L’accertamento di tale circostanza, attraverso una investigazione finalizzata all'acquisizione delle prove che si tratta di una falsa malattia, permette al datore di lavoro di intimare al lavoratore il licenziamento per giusta causa durante la malattia.

Anche nel caso in cui lo stato di malattia sia attestato dal certificato medico, la falsa malattia, simulata o inesistente del dipendente resta causa di licenziamento.

Secondo una recente sentenza della Cassazione (Corte Cass. sez. lav. n. 17113/2016), non importa tanto l’attestazione fatta dal medico curante, che può essere ingannato da simulazione, quanto l’effettività della patologia. Secondo la predetta pronuncia, la risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di chi si sia procurato un certificato che dichiara una patologia in realtà inesistente, è una sanzione più che legittima perché lede il rapporto di fiducia con l’azienda. Pertanto, il certificato medico, da solo, non basta ad attestare la malattia del lavoratore se ci sono elementi che provano lo stato di buona salute.

Questi ultimi non devono essere necessariamente basati su accertamenti sanitari contrari a quelli forniti dal dipendente, ma possono consistere anche su valutazioni di fatto, come l’osservazione delle condotte poste in essere, ad esempio un’ora di palestra svolta dal lavoratore in malattia per influenza.

"L’azienda può dunque dimostrare l’illecito comportamento del dipendente, anche attraverso una investigazione finalizzata all'acquisizione di prove della simulazione malattia o "finta malattia", sulla base dell’osservazione di tutta una serie di azioni e movimenti incompatibili con la malattia da quest’ultimo dichiarato, constatando la simulazione fraudolenta dello stato di malattia con conseguente licenziamento."

A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione (Corte Cass. Sez. lav. n. 13676/2016) ha altresì statuito che durante la malattia, il lavoratore che compie attività che ne pregiudicano la guarigione, induce il datore a dubitare seriamente della correttezza dei rapporti futuri dello stesso con l'azienda e giustifica il recesso, essendo precluso, al lavoratore in malattia, lo svolgimento di qualsiasi attività che possa ritardarne il decorso, sia essa lavorativa e/o domestica/ricreativa, sia nell’interesse dello stesso lavoratore ammalato, che deve salvaguardarsi e osservare specifiche cautele volte a favorire il più sollecito recupero delle proprie energie psico-fisiche; sia nell’interesse del datore di lavoro, stante l’esigenza di quest’ultimo di riavere al servizio attivo il dipendente, nel più breve tempo possibile.

L'Agenzia investigativa FAS , ha le competenze operative, per supportare i Clienti e i loro consulenti (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.) al fine di raccogliere le evidenze probatorie utili a supportare una legittima richiesta di violazione del cd obbligo di fedeltà, al fine di fornire gli elementi necessari per intimare al lavoratore infedele il licenziamento per giusta causa in malattia.